Direttiva SUP pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

È stata pubblicata lo scorso, 12 giugno 2019, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell incidenza di determinati prodotti di plastica sull ambiente.
In allegato il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Al seguente link è possibile recuperare il testo nelle diverse lingue dell'Unione Europea



La Direttiva SUP (single use plastics), approvata dal Parlamento Europeo il 24/10/2018, contiene provvedimenti limitativi dell uso di prodotti in plastica, quali restrizioni all immissione sul mercato e riduzioni dei consumi, particolarmente riferite ai prodotti monouso, stoviglie comprese.

Questa Direttiva è stata recepita dall ordinamento italiano con legge n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE del 30 dicembre 2018, portando l'estensione dell applicazione dal 2021 al 2023 (nel testo iniziale la Direttiva Europea prevedeva l applicazione delle norme entro il 2021).

Ancora cinque anni di tempo quindi per normalizzare le disposizioni nazionali a quelle della C.E. in materia di Stoviglie Monouso in Plastica.

''Art. 226-quater.
(Plastiche monouso)

  1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea Strategia europea per la plastica nell'economia circolare [COM(2018) 28 definitivo] i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1º gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
    1.  adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
    2.  producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
    3.  utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
  2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
    1.  la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificagli;
    2.  l'elaborazione di standard qualitativi per la
      1. determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
      2. determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;
    3. lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
    4. l'informazione sui sistemi dì restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.
  3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
    1. i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
    2. il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
    3. il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.
  4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione di cui al presente comma da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019. Con successivo decreto del Ministro dello dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo''»
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